IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto l'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994  e  26  marzo
1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per la
concessione dei contributi per interventi nel settore commerciale, ai
sensi dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121.
  2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministro"  e  "Ministero"
si   intendono   rispettivamente   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ..
             (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17. - (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.  2.  -  (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   epsressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuzione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  testo dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo
          1987, n.  121, e' il seguente:
             "Art. 3-octies. - 1. Presso il Ministero dell'industria,
          del commercio e  dell'artigianato  e'  istituito  un  Fondo
          nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
             2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore della riforma
          della legislazione sul commercio l'attivita' del  Fondo  si
          esplica   attraverso   il   finanziamento  sotto  forma  di
          contributi  in  conto   capitale   per   la   realizzazione
          dell'assistenza  tecnica, di progettazione dell'innovazione
          tecnologica   e   organizzativa   e    di    qualificazione
          professionale   delle   imprese   commerciali,   singole  o
          associate. I soggetti beneficiari  dei  contributi  sono  i
          centri,  gli  istituti e le strutture operative promosse da
          organismi rappresentativi dell'associazionismo economico  e
          sindacale  delle  imprese  commerciali e della cooperazione
          nonche' le imprese singole o associate.
             3. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione
          del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione  dei
          progetti,   sono   determinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   da
          emanarsi  entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di
          conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni
          del commercio, della  cooperazione  e  dell'associazionismo
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'unione
          nazionale delle camere di commercio.
             4.  Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire
          20 miliardi per il 1987, 20  miliardi  per  il  1988  e  50
          miliardi  per  il 1989, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1987-1989,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1987,
          all'uopo parzialmente utilizzando la voce 'Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Nota all'art. 1:
             -  Per l'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n.
          121, si vedano le precedenti note alle premesse.